Art. 1

Composizione del gruppo di coordinamento del gas

In vigore dal 7 nov 2006
Composizione del gruppo di coordinamento del gas 1.   Ciascuno Stato membro può designare al massimo due rappresentanti delle proprie autorità competenti. 2.   Gli organismi rappresentativi dell’industria interessata sono i seguenti: — Gas Infrastructure Europe (GIE), — Eurogas, — l’Associazione internazionale di produttori di petrolio e di gas (Oil and Gas Producers — OGP). Ciascuna di queste organizzazioni designa al massimo due rappresentanti per partecipare alle riunioni del gruppo. 3.   Gli organismi rappresentativi dei pertinenti consumatori sono i seguenti: — la Federazione internazionale dei consumatori industriali di energia (International Federation of Industrial Energy Consumers — IFIEC Europe), — Eurelectric, — Bureau Européen des Unions de Consommateurs (BEUC). Ciascuna di queste organizzazioni designa al massimo due rappresentanti per partecipare alle riunioni del gruppo. 4.   Si designano partecipanti alle riunioni del gruppo di coordinamento del gas per ciascuna riunione. 5.   La raccolta, il trattamento e la pubblicazione dei nomi dei membri avvengono in conformità del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio (4).
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