Art. 2
Compiti del gruppo di coordinamento del gas
In vigore dal 7 nov 2006
Compiti del gruppo di coordinamento del gas
I compiti del gruppo di coordinamento del gas sono i seguenti:
a)
agevolare il coordinamento delle misure di sicurezza dell’approvvigionamento a livello comunitario anche in caso di grave interruzione dell’approvvigionamento;
b)
esaminare i provvedimenti presi a livello nazionale per fare fronte ad una grave interruzione dell’approvvigionamento e se del caso assistere gli Stati membri nel coordinamento dei suddetti provvedimenti.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:791:oj#art-2