Art. 1

In vigore dal 7 nov 2006
Conformemente all’articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, il Belgio è autorizzato, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato K di detta direttiva: a) piccoli servizi di riparazione: — di biciclette, — di calzature e articoli in pelle, — di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche); b) riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private aventi più di cinque anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura.
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Art. 1 Decisione (UE) 2006/774 — Testo vigente | Portale Normativo