Art. 4

In vigore dal 7 nov 2006
Conformemente all'articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, la Spagna è autorizzata, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 2 e 5 dell’allegato K di detta direttiva: a) lavori in muratura per la riparazione di abitazioni private, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura; b) parrucchieri.
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Art. 4 Decisione (UE) 2006/774 — Testo vigente | Portale Normativo