Art. 1
In vigore dal 7 nov 2006
Conformemente all’articolo 28, paragrafo 6, primo comma, della direttiva 77/388/CEE, il Belgio è autorizzato, per il periodo dal 1o gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, ad applicare un'aliquota ridotta per i due servizi seguenti, di cui ai punti 1 e 2 dell’allegato K di detta direttiva:
a)
piccoli servizi di riparazione:
—
di biciclette,
—
di calzature e articoli in pelle,
—
di indumenti e biancheria per la casa (inclusi rammendo e modifiche);
b)
riparazioni e ristrutturazioni di abitazioni private aventi più di cinque anni, esclusi i materiali che costituiscono una parte significativa del valore della fornitura.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:774:oj#art-1