Art. 7

Tutela degli interessi finanziari della Comunità

In vigore dal 24 ott 2006
Tutela degli interessi finanziari della Comunità 1.   La Commissione provvede affinché, in sede di esecuzione delle attività finanziate nell’ambito della presente decisione, vengano tutelati gli interessi finanziari della Comunità mediante l’applicazione di misure di prevenzione contro le frodi, la corruzione e qualsiasi altra attività illecita, tramite controlli efficaci e il recupero delle somme indebitamente corrisposte e, qualora venissero riscontrate delle irregolarità, mediante l’applicazione di sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive, a norma dei regolamenti (CE, Euratom) n. 2988/95, (Euratom, CE) n. 2185/96 e (CE) n. 1073/1999. 2.   Per le attività comunitarie finanziate nell’ambito della presente decisione la nozione di irregolarità di cui all’, paragrafo 2, del regolamento (CE, Euratom) n. 2988/95 comprende qualsiasi violazione di una disposizione del diritto comunitario o l’inadempimento di un obbligo contrattuale, derivante da un’azione o un’omissione di un operatore economico che abbia o possa avere come conseguenza un pregiudizio al bilancio generale dell’Unione europea o ai bilanci da questa gestiti, a causa di una spesa indebita. 3.   Gli accordi e i contratti derivanti dalla presente decisione contemplano la sorveglianza ed il controllo finanziario della Commissione, o di qualsiasi suo rappresentante autorizzato, nonché la revisione finanziaria della Corte dei conti, se del caso in loco.
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Tutela degli interessi finanziari della Comunità (Art. 7 Decisione (UE) 2006/1673) — Testo vigente | Portale Normativo