Art. 5
Modalità di finanziamento
In vigore dal 24 ott 2006
Modalità di finanziamento
1. I finanziamenti comunitari sono effettuati:
a)
sotto forma di sovvenzioni, senza invito a presentare proposte, agli organismi europei di normalizzazione, per realizzare le attività di cui all’, e agli organismi cui è stato conferito mandato in un atto di base a norma dell’articolo 49 del regolamento finanziario, per realizzare, in collaborazione con gli organismi europei di normalizzazione, i lavori di cui all’, paragrafo 1, lettera b), della presente decisione;
b)
sotto forma di sovvenzioni, previo invito a presentare proposte o con procedura d’appalto pubblico, ad altri organismi, per realizzare, in collaborazione con gli organismi europei di normalizzazione, i lavori di normalizzazione di cui all’, paragrafo 1, lettera b), o i programmi di cui all’, paragrafo 1, lettera f).
2. Il finanziamento delle attività delle segreterie centrali degli organismi europei di normalizzazione di cui all’, paragrafo 1, lettera c), può essere eseguito sia sulla base di sovvenzioni per le azioni, sia di sovvenzioni di funzionamento. Le sovvenzioni di funzionamento non vengono diminuite automaticamente in caso di rinnovo.
3. La Commissione stabilisce le modalità di finanziamento di cui ai paragrafi 1 e 2 nonché gli importi e, se del caso, le percentuali massime di finanziamento per tipo di attività. Le decisioni della Commissione al riguardo sono rese pubbliche.
4. Gli accordi relativi alle sovvenzioni possono autorizzare una copertura forfettaria delle spese fisse del beneficiario fino a un massimo del 30 % del totale dei costi diretti ammissibili per le azioni, tranne nei casi in cui i costi indiretti del beneficiario siano coperti da una sovvenzione di funzionamento finanziata a titolo del bilancio generale dell’Unione europea.
5. È ammesso il cofinanziamento sotto forma di contributi in natura. La stima dei contributi in natura viene effettuata secondo le modalità previste dal regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002.
6. Gli obiettivi comuni di cooperazione e le condizioni amministrative e finanziarie relative alle sovvenzioni destinate agli organismi europei di normalizzazione sono definiti negli accordi-quadro di partenariato sottoscritti dalla Commissione e dagli organismi europei di normalizzazione, conformemente al regolamento finanziario e al regolamento (CE, Euratom) n. 2342/2002. Il Parlamento europeo e il Consiglio sono informati della conclusione di tali accordi.
Storico versioni
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