Art. 6

Gestione e sorveglianza

In vigore dal 24 ott 2006
Gestione e sorveglianza 1.   Gli stanziamenti stabiliti dall’autorità di bilancio per il finanziamento delle attività di normalizzazione possono coprire le spese amministrative riguardanti la preparazione, il monitoraggio, il controllo, la revisione e la valutazione direttamente necessari alla realizzazione degli obiettivi della presente decisione, in particolare di studi, riunioni, azioni d’informazione e pubblicazione, spese connesse alle reti informatiche per lo scambio d’informazioni nonché qualsiasi altra spesa per l’assistenza amministrativa e tecnica alla quale la Commissione può ricorrere per le attività di normalizzazione. 2.   La Commissione valuta la pertinenza delle attività di normalizzazione oggetto di un finanziamento comunitario rispetto alle esigenze delle politiche e della legislazione comunitarie e informa il Parlamento europeo e il Consiglio circa i risultati di tale valutazione almeno ogni cinque anni.
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