Art. 4

In vigore dal 29 set 2006
Fatte salve eventuali decisioni di concessione di contributi a singoli beneficiari nell'ambito del programma Sapard, si applicano le condizioni di ammissibilità delle spese proposte dalla Croazia con lettera n. «Klasa: 910-01/05-01/8, Urbroj: 513-05-06/06-28» del 14 marzo 2006, protocollata alla Commissione il 21 marzo 2006 con il n. 08347, modificata dalla lettera n. «Klasa: 910-01/05-01/221, Urbroj: 513-05-06/06-9» del 23 giugno 2006, protocollata alla Commissione l’11 luglio 2006 con il n. 20627.
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