Art. 3

In vigore dal 29 set 2006
Le spese sostenute in applicazione della presente decisione possono essere cofinanziate dalla Comunità soltanto se sono state sostenute dai beneficiari a decorrere dalla data della presente decisione o, se successiva, dalla data dello strumento che li costituisce beneficiari per il progetto in causa, tranne per gli studi di fattibilità e correlati e in ogni caso a condizione che esse non siano state pagate dall'agenzia Sapard prima della data della presente decisione.
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Art. 3 Decisione (UE) 2006/658 — Testo vigente | Portale Normativo