Art. 1

In vigore dal 29 set 2006
Per la selezione dei progetti e la stipulazione dei contratti relativi alle misure n. 1 «Investimenti nelle aziende agricole» e n. 2 «Miglioramento della trasformazione e della commercializzazione dei prodotti dell’agricoltura e della pesca», da parte della Croazia è concessa una deroga al requisito dell'approvazione ex ante da parte della Commissione, di cui all'articolo 12, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1266/1999.
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