Art. 4

Condizioni di importazione di pesci ornamentali tropicali

In vigore dal 29 set 2006
Condizioni di importazione di pesci ornamentali tropicali Gli Stati membri autorizzano le importazioni di pesci ornamentali tropicali nel loro territorio unicamente se: a) i pesci provengono da un paese figurante nella parte II dell'allegato I della presente decisione; b) la partita è conforme alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario, che deve essere redatto secondo il modello dell'allegato IV, tenuto conto delle note esplicative di cui all'allegato III; e c) i pesci sono stati trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario.
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