Art. 6
Prevenzione della contaminazione delle acque naturali
In vigore dal 29 set 2006
Prevenzione della contaminazione delle acque naturali
1. I pesci ornamentali importati a titolo della presente decisione non vengono rilasciati in aziende di allevamento ittico né in altre strutture dalle quali potrebbero sfuggire e raggiungere o altrimenti contaminare le acque nella Comunità.
2. L'acqua utilizzata per il trasporto delle partite importate viene trattata in modo tale da evitare la contaminazione delle acque naturali della Comunità.
Storico versioni
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