Art. 3
Condizioni di importazione di pesci ornamentali d’acqua fredda
In vigore dal 29 set 2006
Condizioni di importazione di pesci ornamentali d’acqua fredda
Gli Stati membri autorizzano le importazioni di pesci ornamentali d’acqua fredda nel proprio territorio unicamente se:
a)
i pesci provengono da un paese figurante:
i)
nell’allegato I della decisione 2003/858/CE; oppure
ii)
nella parte I dell’allegato I della presente decisione;
b)
la partita è conforme alle garanzie, anche in materia di imballaggio ed etichettatura, compresi i requisiti supplementari specifici, attestate nel certificato sanitario, che deve essere redatto secondo il modello dell'allegato II, tenuto conto delle note esplicative di cui all'allegato III; e
c)
i pesci sono stati trasportati in condizioni tali da non alterarne lo stato sanitario.
Storico versioni
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