Art. 1

Campo di applicazione

In vigore dal 29 set 2006
Campo di applicazione 1.   La presente decisione fissa norme armonizzate di polizia sanitaria per le importazioni di pesci ornamentali nella Comunità. 2.   La presente decisione si applica: a) ai pesci catturati allo stato selvatico e importati per fini ornamentali; b) ai pesci ornamentali importati da trasbordatori e grossisti; c) ai pesci ornamentali importati in negozi di animali domestici, centri di giardinaggio, stagni di giardino, acquari di esposizione e strutture analoghe, senza contatto diretto con le acque comunitarie.
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