Art. 8

Deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici

In vigore dal 15 set 2006
Deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici 1.   Le deliberazioni del Consiglio su atti legislativi da adottare in conformità della procedura di codecisione di cui all'articolo 251 del trattato CE sono aperte al pubblico nel modo seguente: a) l'eventuale presentazione, da parte della Commissione, delle sue proposte legislative e la successiva deliberazione in seno al Consiglio sono aperte al pubblico; b) la votazione su tali atti legislativi è aperta al pubblico, come pure le deliberazioni finali del Consiglio che precedono tale votazione e le relative dichiarazioni di voto; c) tutte le altre deliberazioni del Consiglio su tali atti legislativi sono aperte al pubblico, salvo diversa decisione del Consiglio o del Coreper, a seconda dei casi, riguardo ad una determinata deliberazione. 2.   La prima deliberazione del Consiglio su nuove proposte legislative importanti, diverse da quelle da adottare secondo la procedura di codecisione, è aperta al pubblico. La presidenza identifica le nuove proposte legislative importanti e il Consiglio o il Coreper possono, se del caso, decidere diversamente. La presidenza può decidere, caso per caso, che le successive deliberazioni del Consiglio su un particolare atto legislativo siano aperte al pubblico, salvo diversa decisione del Consiglio o del Coreper. 3.   Il Consiglio tiene dibattiti pubblici concernenti questioni importanti che riguardano gli interessi dell'Unione europea e dei suoi cittadini, su decisione del Consiglio o del Coreper, che deliberano a maggioranza qualificata. Spetta alla presidenza, ai membri del Consiglio o alla Commissione proporre le questioni o i temi specifici per tali dibattiti, tenendo conto dell'importanza della questione e del suo interesse per i cittadini. 4.   Il Consiglio Affari generali e relazioni esterne convocato in una sessione di cui all', paragrafo 2, lettera a), tiene un dibattito pubblico di orientamento sul programma di 18 mesi del Consiglio. I dibattiti di orientamento in seno ad altre formazioni del Consiglio sulle rispettive priorità sono parimenti aperti al pubblico. La presentazione da parte della Commissione del suo programma quinquennale, del suo programma di lavoro annuale e della sua strategia politica annuale, nonché il successivo dibattito in seno al Consiglio, sono pubblici. 5.   Al momento dell'invio dell'ordine del giorno provvisorio a norma dell': a) i punti dell'ordine del giorno del Consiglio che sono aperti al pubblico a norma dei paragrafi 1 e 2 sono contrassegnati dai termini “deliberazione pubblica”; b) i punti dell'ordine del giorno del Consiglio che sono aperti al pubblico a norma dei paragrafi 3 e 4 sono contrassegnati dai termini “dibattito pubblico”. L'apertura al pubblico delle deliberazioni e dei dibattiti pubblici del Consiglio a norma del presente articolo è effettuata mediante diffusione pubblica con mezzi audiovisivi, segnatamente in una sala di ascolto, e mediante trasmissione in tutte le lingue delle istituzioni dell'Unione europea con video-streaming. Una versione registrata è accessibile per almeno un mese sul sito Internet del Consiglio. Il risultato della votazione è indicato con mezzi visivi. Per quanto possibile il segretariato generale informa il pubblico in anticipo delle date e dell'ora approssimativa in cui tali trasmissioni audiovisive avranno luogo e prende tutte le misure di ordine pratico per assicurare una corretta attuazione del presente articolo.
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Deliberazioni del Consiglio aperte al pubblico e dibattiti pubblici (Art. 8 Decisione (UE) 2006/683) — Testo vigente | Portale Normativo