Art. 3

Ordine del giorno

In vigore dal 15 set 2006
 (5) Ordine del giorno 1.   Tenuto conto del programma di 18 mesi del Consiglio, il presidente stabilisce l'ordine del giorno provvisorio di ogni sessione, che viene inviato agli altri membri del Consiglio e alla Commissione, almeno quattordici giorni prima dell'inizio della sessione. 2.   L'ordine del giorno provvisorio comprende i punti per i quali la richiesta di iscrizione presentata da un membro del Consiglio o dalla Commissione e, eventualmente, la relativa documentazione, siano pervenute al segretariato generale almeno sedici giorni prima dell'inizio della sessione stessa. L'ordine del giorno provvisorio indica del pari, mediante un asterisco, i punti sui quali la presidenza, un membro del Consiglio o la Commissione possono chiedere un voto. Tale indicazione è effettuata una volta adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati. 3.   I punti relativi all'adozione di un atto o di una posizione comune riguardante una proposta legislativa o una proposta relativa ad un provvedimento da adottare a norma del titolo VI del trattato sull'Unione europea (di seguito “trattato UE”) sono iscritti all'ordine del giorno provvisorio ai fini di una decisione soltanto se è trascorso il periodo di sei settimane previsto al punto 3 del protocollo sul ruolo dei Parlamenti nazionali nell'Unione europea. Il Consiglio può derogare all'unanimità al termine di sei settimane se l'iscrizione di un punto rientra nelle eccezioni dettate da motivi di urgenza di cui al punto 3 di detto protocollo. 4.   Possono essere iscritti all'ordine del giorno provvisorio soltanto i punti per i quali la documentazione sia inviata ai membri del Consiglio e alla Commissione non oltre la data di spedizione di detto ordine del giorno. 5.   Il segretariato generale comunica ai membri del Consiglio e alla Commissione le domande di iscrizione e la relativa documentazione, per le quali non siano stati osservati i termini suddetti. A meno che condizioni di urgenza non richiedano diversamente e fatto salvo il paragrafo 2, la presidenza stralcia dall'ordine del giorno provvisorio i punti relativi a lavori legislativi ai sensi dell', l'esame dei quali non sia stato completato dal Coreper entro la fine della settimana antecedente quella che precede la sessione in questione. 6.   L'ordine del giorno provvisorio è diviso nelle parti A e B. Nella parte A vengono iscritti i punti per i quali un'approvazione da parte del Consiglio è possibile senza dibattito; ciò non esclude che ogni membro del Consiglio e la Commissione possano esprimere un'opinione in occasione dell'approvazione di tali punti e far iscrivere dichiarazioni nel processo verbale. 7.   Il Consiglio adotta l'ordine del giorno all'inizio di ogni sessione. Per l'iscrizione all'ordine del giorno di un punto che non figuri nell'ordine del giorno provvisorio è richiesta l'unanimità del Consiglio. I punti così iscritti possono essere messi ai voti, purché siano stati adempiuti tutti gli obblighi procedurali previsti dai trattati. 8.   Tuttavia, qualora una presa di posizione su un punto “A” possa dare adito ad un nuovo dibattito o un membro del Consiglio o la Commissione lo chieda, tale punto viene ritirato dall'ordine del giorno, salvo diversa decisione del Consiglio. 9.   Le domande di iscrizione di un punto “Varie” sono corredate di un documento esplicativo.
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Ordine del giorno (Art. 3 Decisione (UE) 2006/683) — Testo vigente | Portale Normativo