Art. 7

Casi nei quali il Consiglio agisce in qualità di legislatore

In vigore dal 15 set 2006
Casi nei quali il Consiglio agisce in qualità di legislatore Il Consiglio agisce in qualità di legislatore a norma dell'articolo 207, paragrafo 3, secondo comma, del trattato CE, quando adotta norme giuridicamente vincolanti negli o per gli Stati membri, per mezzo di regolamenti, di direttive, di decisioni quadro o di decisioni, sulla base delle pertinenti disposizioni dei trattati, ad esclusione delle deliberazioni che danno luogo all'adozione di provvedimenti di carattere interno, di atti amministrativi o di bilancio, di atti riguardanti le relazioni interistituzionali o internazionali o di atti non vincolanti (quali conclusioni, raccomandazioni o risoluzioni). In presenza di proposte o di iniziative legislative, il Consiglio si astiene dall'adottare atti non previsti dai trattati, quali risoluzioni, conclusioni o dichiarazioni diverse da quelle contemplate dall'.
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Casi nei quali il Consiglio agisce in qualità di legislatore (Art. 7 Decisione (UE) 2006/683) — Testo vigente | Portale Normativo