Art. 25

Funzioni di depositario di accordi e convenzioni

In vigore dal 15 set 2006
Funzioni di depositario di accordi e convenzioni Quando il segretario generale del Consiglio è designato depositario di un accordo concluso in base all' del trattato UE o dalla Comunità e da uno o più Stati od organizzazioni internazionali, di una convenzione conclusa tra Stati membri o di una convenzione stabilita in forza dell'articolo 34 del trattato UE, gli atti di ratifica, di accettazione o di approvazione di tali accordi o convenzioni sono depositati presso la sede del Consiglio. In tal caso, il segretario generale esercita le funzioni di depositario e provvede altresì alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale della data di entrata in vigore degli accordi o convenzioni di cui trattasi.
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Funzioni di depositario di accordi e convenzioni (Art. 25 Decisione (UE) 2006/683) — Testo vigente | Portale Normativo