Art. 26

Rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo

In vigore dal 15 set 2006
Rappresentanza dinanzi al Parlamento europeo Il Consiglio può essere rappresentato dinanzi al Parlamento europeo e alle sue commissioni dalla presidenza o, con l'assenso di quest'ultima, dalla presidenza successiva o dal segretario generale. Su mandato della presidenza, il Consiglio può altresì farsi rappresentare dinanzi a tali commissioni dal suo segretario generale aggiunto o da alti funzionari del segretariato generale. Il Consiglio può inoltre fare conoscere le proprie vedute al Parlamento europeo mediante una comunicazione scritta.
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