Art. 23

Il segretario generale e il segretariato generale

In vigore dal 15 set 2006
Il segretario generale e il segretariato generale 1.   Il Consiglio è assistito da un segretariato generale, posto sotto la responsabilità di un segretario generale, coadiuvato da un segretario generale aggiunto che è responsabile del funzionamento del segretariato generale. Il segretario generale ed il segretario generale aggiunto sono nominati dal Consiglio che delibera a maggioranza qualificata. 2.   Il Consiglio decide dell'organizzazione del segretariato generale (18). Sotto l'autorità del Consiglio, il segretario generale e il segretario generale aggiunto adottano tutte le misure necessarie per assicurare il buon funzionamento del segretariato generale. 3.   Il segretariato generale è associato in maniera stretta e continua alla programmazione, al coordinamento e al controllo della coerenza dei lavori del Consiglio e all'attuazione del suo programma di 18 mesi. Sotto la responsabilità e la guida della presidenza, esso assiste quest'ultima nella ricerca di soluzioni. In conformità delle disposizioni del trattato UE, il segretario generale assiste il Consiglio e la presidenza per le questioni di politica estera e di sicurezza comune, compreso il coordinamento dei lavori dei rappresentanti speciali. Se del caso, il segretario generale può invitare la presidenza a convocare un comitato o un gruppo di lavoro, in particolare per questioni di politica estera e di sicurezza comune, o a iscrivere un punto all'ordine del giorno di un comitato o gruppo di lavoro. 4.   Il segretario generale o il segretario generale aggiunto sottopongono al Consiglio il progetto di stato di previsione delle spese di quest'ultimo in tempo utile per assicurare il rispetto dei termini fissati dalle disposizioni finanziarie. 5.   Il segretario generale, assistito dal segretario generale aggiunto, ha piena competenza in materia di gestione degli stanziamenti iscritti nella sezione II (Consiglio) del bilancio e adotta tutte le misure necessarie per assicurare la corretta gestione degli stessi. Egli mette in esecuzione i suddetti stanziamenti ai sensi delle disposizioni del regolamento finanziario applicabile al bilancio delle Comunità europee.
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Il segretario generale e il segretariato generale (Art. 23 Decisione (UE) 2006/683) — Testo vigente | Portale Normativo