Art. 10

Procedura di comitato

In vigore dal 17 lug 2006
Procedura di comitato 1.   La Commissione deve essere assistita dal comitato Groenlandia (di seguito «il comitato»). 2.   Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:526:oj#art-10

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Procedura di comitato (Art. 10 Decisione (UE) 2006/526) — Testo vigente | Portale Normativo