Art. 11

Assistenza finanziaria

In vigore dal 17 lug 2006
Assistenza finanziaria 1.   L’assistenza finanziaria comunitaria copre, ai fini di questa parte della decisione, il periodo compreso fra il 1o gennaio 2007 e il 31 dicembre 2013. 2.   L’assistenza finanziaria comunitaria viene accordata sotto forma di sostegno di bilancio. 3.   L’assistenza finanziaria comunitaria viene attuata mediante la gestione diretta centralizzata quale definita all’articolo 53 del regolamento (CE, Euratom) n. 1605/2002 del Consiglio, del 25 giugno 2002, che stabilisce il regolamento finanziario applicabile al bilancio generale delle Comunità europee (6).
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Assistenza finanziaria (Art. 11 Decisione (UE) 2006/526) — Testo vigente | Portale Normativo