Art. 10 · Procedura di comitato

Art. 10

Procedura di comitato

In vigore dal 17 lug 2006
Procedura di comitato 1.   La Commissione deve essere assistita dal comitato Groenlandia (di seguito «il comitato»). 2.   Ove si faccia riferimento al presente paragrafo, si applicano gli della decisione 1999/468/CE. Il periodo di cui all', paragrafo 3, della decisione 1999/468/CE è fissato a tre mesi. 3.   Il comitato adotta il proprio regolamento interno.
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