Art. 1

In vigore dal 7 giu 2006
La decisione 2005/710/CE è modificata come segue: 1) all’, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « 1.   Gli Stati membri sospendono l’importazione: a) di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento e di uova da cova di tali specie provenienti dalla parte di territorio della Romania di cui alla parte B dell’allegato;» 2) all’, la data «31 luglio 2006» è sostituita da «31 dicembre 2006».
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Art. 1 Decisione (UE) 2006/405 — Testo vigente | Portale Normativo