Art. 1
In vigore dal 7 giu 2006
La decisione 2005/710/CE è modificata come segue:
1)
all’, paragrafo 1, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«
1. Gli Stati membri sospendono l’importazione:
a)
di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento e di uova da cova di tali specie provenienti dalla parte di territorio della Romania di cui alla parte B dell’allegato;»
2)
all’, la data «31 luglio 2006» è sostituita da «31 dicembre 2006».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:405:oj#art-1