Art. 6

In vigore dal 7 giu 2006
La decisione 2006/247/CE è modificata come segue: 1) all’, la lettera a) è sostituita dalla seguente: « Gli Stati membri sospendono le importazioni: a) di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie, provenienti dalla parte di territorio della Bulgaria di cui alla parte B dell’allegato;» 2) all’, la data «31 maggio 2006» è sostituita da «31 dicembre 2006».
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