Art. 6
In vigore dal 7 giu 2006
La decisione 2006/247/CE è modificata come segue:
1)
all’, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«
Gli Stati membri sospendono le importazioni:
a)
di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e uova da cova di tali specie, provenienti dalla parte di territorio della Bulgaria di cui alla parte B dell’allegato;»
2)
all’, la data «31 maggio 2006» è sostituita da «31 dicembre 2006».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:405:oj#art-6