Art. 3
Presidenza
In vigore dal 30 mag 2006
Presidenza
Conformemente alle conclusioni del Consiglio europeo di Nizza e fatte salve le prerogative della presidenza, per l'operazione in questione la presidenza del CoC è esercitata dal Segretario generale/Alto Rappresentante o da un suo rappresentante, in stretta consultazione con la presidenza, assistito dal presidente del Comitato militare dell'Unione europea (CEUMC) o da un suo rappresentante.
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