Art. 2

Composizione

In vigore dal 30 mag 2006
Composizione 1.   I membri del CoC sono: — rappresentanti di tutti gli Stati membri, — i rappresentanti dei paesi terzi che partecipano all'operazione e forniscono contributi militari significativi, elencati nell'allegato. 2.   Il Direttore generale dello Stato maggiore dell'Unione europea e il comandante dell'operazione dell'UE sono anch'essi autorizzati a partecipare o a essere rappresentati alle riunioni del CoC.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:492:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo