Art. 5
Procedura
In vigore dal 30 mag 2006
Procedura
1. Fatto salvo il paragrafo 3 e ferme restando le competenze e le responsabilità del comandante dell'operazione dell'UE:
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quando il CoC adotta decisioni sulla gestione quotidiana dell'operazione si applica l'unanimità dei rappresentanti degli Stati che contribuiscono all'operazione,
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quando il CoC formula raccomandazioni su eventuali adeguamenti della pianificazione operativa, inclusi possibili adeguamenti degli obiettivi, si applica l'unanimità dei membri del CoC stesso.
L'astensione di un membro non impedisce l'unanimità.
2. Il presidente determina se è presente la maggioranza dei rappresentanti degli Stati autorizzati a prendere parte alle deliberazioni.
3. Tutte le questioni procedurali sono decise a maggioranza semplice dei membri presenti alla riunione.
4. La Danimarca non partecipa ad alcuna decisione del comitato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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