Art. 8

In vigore dal 29 mag 2006
Nessuna disposizione del presente trattato pregiudica il diritto di una parte di determinare le condizioni di sfruttamento delle proprie risorse energetiche, la scelta tra diverse fonti di energia e la struttura generale del proprio approvvigionamento energetico.
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Art. 8 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo