Art. 3

In vigore dal 29 mag 2006
Ai fini dell’ le attività della Comunità dell'energia comprendono: a) l’attuazione ad opera delle parti contraenti dell’acquis comunitario in materia di energia, ambiente, concorrenza ed energie rinnovabili, come specificato al titolo II, adattata sia all’assetto istituzionale della Comunità dell'energia che alla situazione specifica di ciascuna delle parti contraenti (in seguito denominato «l’estensione dell’acquis comunitario»), come specificato al titolo II; b) l’istituzione di un assetto normativo specifico che consenta l'efficace funzionamento dei mercati dell’energia di rete in tutti i territori delle parti contraenti e di parte del territorio della Comunità europea, compresa la creazione di un meccanismo unico di trasmissione e/o trasporto transfrontaliero di energia di rete e la supervisione sulle misure di salvaguardia unilaterali (in seguito denominato «meccanismo di funzionamento dei mercati dell’energia di rete»), come specificato al titolo III; c) la creazione per le parti di un mercato dell’energia di rete senza frontiere interne, compreso il coordinamento dell’assistenza reciproca in caso di grave perturbazione delle reti energetiche o di disfunzioni esterne, e che potrebbe includere la realizzazione di una politica comune degli scambi di energia con l’esterno (in seguito denominata «la creazione di un mercato dell’energia unico»), come specificato al titolo IV.
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Art. 3 Decisione (UE) 2006/500 — Testo vigente | Portale Normativo