Art. 9
In vigore dal 29 mag 2006
Le disposizioni del presente titolo e le misure adottate a norma del medesimo si applicano ai territori delle parti aderenti e al territorio sotto la giurisdizione della Missione di amministrazione temporanea delle Nazioni Unite nel Kossovo.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:500:oj#art-9