Art. 4

In vigore dal 11 mag 2006
1.   I rapporti di test relativi alla sicurezza per i bambini di cui all’ comprendono in particolare: a) il nome, l’indirizzo e la sede principale del produttore ovunque egli sia stabilito, e dell’importatore se gli accendini sono importati; b) una descrizione completa dell’accendino, comprendente dimensioni, forma, peso, combustibile, capacità del serbatoio, meccanismo d’ignizione e dispositivi atti ad assicurare la sicurezza per i bambini, caratteristiche costruttive, soluzioni tecniche e altre soluzioni che rendono l’accendino sicuro per i bambini conformemente alle definizioni e ai requisiti della presente decisione. In particolare in ciò rientra una descrizione dettagliata di tutte le dimensioni, della forza richiesta o altre caratteristiche che potrebbero avere ripercussioni sulla sicurezza dell’accendino per i bambini, comprese le tolleranze del produttore per ciascuna di queste caratteristiche; c) una descrizione dettagliata dei test e dei risultati ottenuti, le date dei test, il luogo in cui i test sono stati eseguiti, l’identità dell’organizzazione che ha effettuato i test e l’indicazione della qualifica e della competenza di tale organizzazione ad effettuare i test in questione; d) l’identificazione del luogo in cui gli accendini sono o sono stati prodotti; e) il luogo ove è custodita la documentazione prescritta dalla presente decisione; f) estremi dei documenti di accreditamento o riconoscimento dell’organismo che esegue i test. 2.   I rapporti di test relativi alla sicurezza per i bambini di cui all’ sono emessi, in alternativa, da: a) organismi di test accreditati, in quanto soddisfano le condizioni stabilite nella norma EN ISO/IEC 17025:2005 «Requisiti generali per la competenza dei laboratori di prova e taratura», da un membro della Cooperazione internazionale laboratori di accreditamento (ILAC) per l’esecuzione dei test sulla sicurezza per i bambini da effettuarsi sugli accendini o altrimenti riconosciuti a tal fine dall’autorità competente di uno Stato membro; b) organismi di test i cui rapporti sui test di sicurezza per i bambini siano accettati da uno dei paesi in cui si applicano prescrizioni di sicurezza per i bambini equivalenti a quelle stabilite dalla presente decisione. A fini informativi la Commissione pubblica e, ove necessario, aggiorna un elenco degli organismi di cui ai precedenti paragrafi a) e b).
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