Art. 1
In vigore dal 11 mag 2006
Ai fini della presente decisione:
1)
per «accendino» s’intende un dispositivo ad azionamento manuale che produce fiamma utilizzando un combustibile, utilizzato di norma per accendere di proposito per lo più sigarette, sigari e pipe e che può essere usato prevedibilmente anche per accendere materiali quali carta, stoppini, candele e lanterne, fabbricato con un serbatoio integrato di combustibile, indipendentemente dal fatto che questo sia destinato o meno ad essere ricaricato.
Fatto salvo il divieto d’immissione sul mercato di accendini fantasia di cui all’, paragrafo 2, della presente decisione, la presente definizione non si applica agli accendini ricaricabili per i quali i produttori forniscono, a richiesta delle autorità competenti, la necessaria documentazione a riprova del fatto che gli accendini sono progettati, prodotti e immessi sul mercato in modo tale da assicurare un uso prevedibilmente e continuativamente sicuro per un periodo di almeno cinque anni, con possibilità di riparazione, e che soddisfano in particolare tutti i requisiti indicati qui di seguito:
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una garanzia scritta del fabbricante valida almeno due anni per ciascun accendino, conformemente a quanto stabilito dalla direttiva 1999/44/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (3),
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la possibilità pratica di riparazione e di ricarica sicura dell’accendino lungo la sua intera durata di vita, compreso in particolare un meccanismo d’ignizione riparabile,
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le parti non di consumo, ma soggette a possibile usura o suscettibili di rompersi nel corso di un uso continuativo dopo la scadenza del periodo di garanzia devono essere accessibili per essere sostituite o riparate presso un centro servizi post-vendita autorizzato o specializzato basato nell’Unione europea;
2)
per «accendino fantasia» s’intende qualsiasi accendino che rientri nella definizione di cui al punto 3.2 della norma europea EN 13869:2002;
3)
per «accendino a prova di bambino» s’intende un accendino progettato e prodotto in modo che, in condizioni normali o ragionevolmente prevedibili di utilizzazione, non possa essere azionato da bambini di meno di 51 mesi d’età a causa, ad esempio, della forza necessaria per azionarlo o per le sue caratteristiche costruttive o per il sistema di protezione del meccanismo d’ignizione ovvero per la complessità o la sequenza delle operazioni necessarie per l’accensione.
Si presumono sicuri per i bambini:
a)
gli accendini conformi alle norme nazionali che recepiscono la norma europea EN 13869:2002 nella misura in cui sono interessate specifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 3.1, 3.4 e 5.2.3 della norma;
b)
accendini conformi alle pertinenti regole dei paesi non UE in cui sono in vigore requisiti di sicurezza per i bambini equivalenti a quelli stabiliti dalla presente decisione;
4)
per «modello di accendino» s'intendono gli accendini dello stesso produttore che non differiscono per concezione o altre caratteristiche in nessun modo che possa ripercuotersi sulla sicurezza per i bambini;
5)
per «test di sicurezza per i bambini» s’intende un test sistematico di sicurezza per i bambini relativo a un determinato modello di accendino, effettuato su un campione degli accendini in questione, in particolare test effettuati conformemente alle norme nazionali che recepiscono la norma europea EN 13869:2002 nella misura in cui sono interessate specifiche diverse da quelle di cui ai paragrafi 3.1, 3.4, e 5.2.3 della norma, ovvero conformi ai requisiti di prova previsti nelle regole nazionali dei paesi non UE in cui sono in vigore disposizioni in materia di sicurezza per i bambini equivalenti a quelle stabilite dalla presente decisione;
6)
per «produttore» s’intende quanto definito all’, lettera e), della direttiva 2001/95/CE;
7)
per «distributore» s’intende quanto definito all’, lettera f), della direttiva 2001/95/CE.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:502:oj#art-1