Art. 3

In vigore dal 11 mag 2006
1.   Entro dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione gli Stati membri prescrivono ai produttori, quale condizione per l’immissione sul mercato di accendini: a) di conservare e fornire a richiesta e senza indugio alle autorità competenti di cui all’ della direttiva 2001/95/CE un rapporto di test relativo alla sicurezza per i bambini per ciascun modello di accendini unitamente a campioni degli accendini del modello testato, a riprova del fatto che il modello di accendini immesso sul mercato è sicuro per i bambini; b) di attestare a richiesta alle autorità competenti che tutti gli accendini di ognuna delle partite immesse sul mercato sia conforme al modello testato e di fornire a richiesta alle autorità la documentazione del programma di test e di controllo a convalida di tale attestazione; c) di monitorare continuativamente la conformità degli accendini fabbricati rispetto alle soluzioni tecniche adottate per assicurarne la sicurezza per i bambini, utilizzando appropriati metodi di test nonché di mantenere a disposizione delle autorità competenti i registri di produzione necessari per comprovare che tutti gli accendini prodotti sono conformi al modello testato; d) di conservare e fornire, a richiesta e senza indugio, alle autorità competenti un nuovo rapporto di test relativo alla sicurezza per i bambini qualora al modello di accendino vengano apportate modifiche che possono ripercuotersi negativamente sulla capacità del modello di conformarsi alle disposizioni della presente decisione. 2.   Entro dieci mesi dalla data di notifica della presente decisione gli Stati membri chiedono ai distributori di conservare e fornire senza indugio, a richiesta delle autorità competenti, la documentazione necessaria per identificare tutte le persone che hanno fornito gli accendini da essi immessi sul mercato per assicurare la tracciabilità del produttore degli accendini lungo l’intera catena di approvvigionamento. 3.   Gli accendini per i quali i produttori e i distributori non forniscono la documentazione di cui ai precedenti paragrafi 1 e 2 entro la scadenza stabilita dalle autorità competenti sono ritirati dal mercato.
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