Art. 2

In vigore dal 28 apr 2006
Per l’esercizio finanziario 2005, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, indicati nell’allegato III sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva. Per l’esercizio finanziario 2005, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, indicati nell’allegato IV, sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:322:oj#art-2

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo
Art. 2 Decisione (UE) 2006/322 — Testo vigente | Portale Normativo