Art. 2
In vigore dal 28 apr 2006
Per l’esercizio finanziario 2005, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal FEAOG, sezione garanzia, indicati nell’allegato III sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.
Per l’esercizio finanziario 2005, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia, indicati nell’allegato IV, sono disgiunti dalla presente decisione e saranno oggetto di una decisione successiva.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:dec:2006:322:oj#art-2