Art. 1
In vigore dal 28 apr 2006
Fatto salvo l’, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l’esercizio finanziario 2005 sono liquidati dalla presente decisione.
Gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione sono indicati nell’allegato I.
Gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione nell’ambito delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono indicati nell’allegato II.
Storico versioni
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