Art. 1

In vigore dal 28 apr 2006
Fatto salvo l’, i conti degli organismi pagatori degli Stati membri relativi alle spese finanziate dal Fondo europeo agricolo di orientamento e di garanzia (FEAOG), sezione garanzia, per l’esercizio finanziario 2005 sono liquidati dalla presente decisione. Gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione sono indicati nell’allegato I. Gli importi che devono essere recuperati da, o pagati a ciascuno Stato membro a norma della presente decisione nell’ambito delle misure di sviluppo rurale per la Repubblica ceca, l’Estonia, Cipro, la Lettonia, la Lituania, l’Ungheria, Malta, la Polonia, la Slovenia e la Slovacchia sono indicati nell’allegato II.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:dec:2006:322:oj#art-1

Torna alla scheda dell'atto
Home
Cerca
Mie
Shop
Profilo