Art. 2
In vigore dal 3 apr 2006
1. In deroga all’, lettera b), gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), dell’articolo in questione ottenuti da volatili abbattuti prima del 15 febbraio 2006.
2. Nei certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui all’, lettera b), punti i), ii) e iii), va inserita una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi:
«Carni fresche/carni macinate/carni separate meccanicamente di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento (*1) oppure preparati a base di carne/prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento (*1) oppure alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento (*1) ottenute da volatili abbattuti prima del 15 febbraio 2006 e in conformità dell’, paragrafo 1, della decisione 2006/266/CE della Commissione.
(*1) Cancellare la voce non pertinente.»
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(*1) Cancellare la voce non pertinente.»
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(*1) Cancellare la voce non pertinente.»
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3. In deroga all’, lettera b), punto ii), gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2005/432/CE.
4. Il trattamento specifico applicato conformemente al paragrafo 3 del citato articolo è certificato aggiungendo la seguente dicitura:
a)
al punto 9.1, colonna B, dell’attestato di polizia sanitaria del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato III della decisione 2005/432/CE:
«Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2006/266/CE della Commissione»;
b)
al punto 8.2 del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato IV della decisione 2005/432/CE:
«Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2006/266/CE della Commissione».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:266:oj#art-2