Art. 2

Art. 2

In vigore dal 3 apr 2006
1.   In deroga all’, lettera b), gli Stati membri autorizzano le importazioni dei prodotti di cui alla lettera b), punti i), ii) e iii), dell’articolo in questione ottenuti da volatili abbattuti prima del 15 febbraio 2006. 2.   Nei certificati veterinari/documenti commerciali che accompagnano le partite dei prodotti di cui all’, lettera b), punti i), ii) e iii), va inserita una delle diciture seguenti a seconda della specie di cui trattasi: «Carni fresche/carni macinate/carni separate meccanicamente di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento (*1) oppure preparati a base di carne/prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, di ratiti, di selvaggina da penna selvatica o d’allevamento (*1) oppure alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento (*1) ottenute da volatili abbattuti prima del 15 febbraio 2006 e in conformità dell’, paragrafo 1, della decisione 2006/266/CE della Commissione. (*1)  Cancellare la voce non pertinente.» " (*1)  Cancellare la voce non pertinente.» " (*1)  Cancellare la voce non pertinente.» " 3.   In deroga all’, lettera b), punto ii), gli Stati membri autorizzano l’importazione di prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carne di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica o d’allevamento purché la carne di tali specie sia stata sottoposta ad almeno uno dei trattamenti specifici di cui all’allegato II, parte 4, punti B, C o D, della decisione 2005/432/CE. 4.   Il trattamento specifico applicato conformemente al paragrafo 3 del citato articolo è certificato aggiungendo la seguente dicitura: a) al punto 9.1, colonna B, dell’attestato di polizia sanitaria del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato III della decisione 2005/432/CE: «Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2006/266/CE della Commissione»; b) al punto 8.2 del certificato veterinario redatto in base al modello di cui all’allegato IV della decisione 2005/432/CE: «Prodotti a base di carne trattati in conformità della decisione 2006/266/CE della Commissione».
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