Art. 1
In vigore dal 3 apr 2006
Gli Stati membri sospendono le importazioni:
a)
di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, nonché uova da cova di tali specie provenienti dalle zone d’Israele indicate nella parte A dell’allegato;
b)
dei seguenti prodotti provenienti dalle zone d’Israele indicate nella parte B dell’allegato:
i)
carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento;
ii)
carni macinate, carni separate meccanicamente, preparati a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di cui al punto i);
iii)
alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento;
iv)
uova destinate al consumo umano provenienti da pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e prodotti non pastorizzati a base di uova delle specie in questione;
v)
trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili;
vi)
concime non trasformato e prodotti a base di concime proveniente da qualsiasi tipo di volatile.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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