Art. 1

In vigore dal 3 apr 2006
Gli Stati membri sospendono le importazioni: a) di pollame vivo, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento, nonché uova da cova di tali specie provenienti dalle zone d’Israele indicate nella parte A dell’allegato; b) dei seguenti prodotti provenienti dalle zone d’Israele indicate nella parte B dell’allegato: i) carni fresche di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento; ii) carni macinate, carni separate meccanicamente, preparati a base di carne e prodotti a base di carne costituiti da o contenenti carni di cui al punto i); iii) alimenti greggi per animali da compagnia e materie prime non trasformate per mangimi contenenti parti di pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento; iv) uova destinate al consumo umano provenienti da pollame, ratiti, selvaggina da penna selvatica e d’allevamento e prodotti non pastorizzati a base di uova delle specie in questione; v) trofei di caccia non trattati di qualsiasi tipo di volatili; vi) concime non trasformato e prodotti a base di concime proveniente da qualsiasi tipo di volatile.
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Art. 1 Decisione (UE) 2006/266 — Testo vigente | Portale Normativo