Art. 4
Funzionamento
In vigore dal 30 mar 2006
Funzionamento
1. La Commissione organizza e presiede le riunioni del gruppo. Il gruppo si riunisce quattro volte all’anno in seduta plenaria e varie volte all’anno in sottogruppi.
2. La Commissione può costituire uno o più sottogruppi perché esaminino questioni specifiche e ne determina il mandato. Ognuno di tali sottogruppi verrà sciolto non appena avrà adempiuto alla sua funzione specifica.
3. La Commissione preparerà un programma di lavoro per ogni anno civile, determinando i temi di discussione del gruppo o di ciascuno dei sottogruppi e fissando il calendario per i progetti di relazione da presentare alle riunione plenaria del gruppo. La consulenza e le analisi del gruppo consentiranno alla Commissione di procedere alla valutazione che è tenuta ad effettuare.
4. La Commissione può chiedere ad altri esperti od osservatori aventi competenza specifica su un punto dell’ordine del giorno di partecipare, se ciò è utile o necessario, ai dibattiti del gruppo o sottogruppo. Si potranno quindi invitare esperti appartenenti ad altri gruppi di esperti della Commissione od osservatori membri di associazioni di rappresentanza dei consumatori o degli investitori.
5. Gli esperti od osservatori sono tenuti a non diffondere le informazioni ottenute partecipando ai dibattiti del gruppo o sottogruppo, se la Commissione le considera riservate.
6. Il gruppo ed i sottogruppi si riuniscono di norma presso gli uffici della Commissione, secondo le procedure e il calendario da questa stabiliti. La Commissione provvede ai servizi di segreteria.
7. Il gruppo adotterà il proprio regolamento interno in base al progetto presentatogli dalla Commissione.
8. La Commissione pubblicherà sul sito Internet della direzione generale del Mercato interno e dei servizi, nella lingua originale, le conclusioni e relazioni del gruppo ed i sunti delle riunioni del gruppo stesso o del/dei sottogruppi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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