Art. 3

Composizione — Nomine

In vigore dal 30 mar 2006
Composizione — Nomine 1.   Il gruppo comprende al massimo 20 membri. 2.   I membri del gruppo sono nominati dalla Commissione in base alle candidature che, in risposta all’invito a manifestare interesse, saranno presentate da esperti di alto livello provvisti di esperienza pratica, appartenenti al mondo finanziario ed accademico e alla società civile, ivi inclusi rappresentanti dei consumatori e degli investitori, operanti nel settore dei servizi d’investimento e dei valori mobiliari. 3.   La Commissione valuterà in base ai seguenti criteri l’ammissibilità dei singoli esperti che risponderanno all’invito a manifestare interesse: — comprovata competenza ed esperienza pratica recente, anche a livello europeo o internazionale, nelle questioni relative al settore dei servizi d’investimento e dei valori mobiliari e/o nell’incidenza che su tali questioni esercitano le direttive UE riguardanti i valori mobiliari, — capacità di ogni singolo esperto d’influire sulle opinioni del mondo finanziario e accademico e della società civile riguardo alle questioni formanti oggetto del mandato, — documentazione da accludere alla risposta all’invito a manifestare interesse, che deve essere tale da comprovare che l’esperto soddisfa ai suddetti requisiti, — competenze linguistiche dell’esperto in una lingua di uso abituale nel mondo della finanza, a un livello che gli consenta di partecipare ai dibattiti e di redigere relazioni in quella lingua. 4.   Nel selezionare gli esperti, la Commissione terrà conto anche dell’esigenza di disporre di competenze relative a tutte le funzioni ed a tutti i prodotti del settore dei valori mobiliari. Inoltre, sulla scorta delle risposte ricevute, la Commissione assicurerà nella massima misura possibile un’ampia rappresentatività geografica all’interno del gruppo, includendovi esperti aventi conoscenza diretta di un’ampia serie di mercati UE, compresi i mercati nazionali. 5.   Si applicano le seguenti disposizioni: — i membri sono nominati a titolo personale, il che esclude la possibilità che ai dibattiti del gruppo partecipino membri in alternanza o sostituti, e devono prestare consulenza alla Commissione indipendentemente da ogni loro relazione professionale o influsso esterno, — ogni membro ha un mandato di due anni, con possibilità di rinnovo, — i membri sono tenuti a partecipare attivamente alle riunioni del gruppo e ad almeno uno dei sottogruppi di cui all’, paragrafo 2, — i membri non più in grado di contribuire effettivamente ai dibattiti del gruppo, che presentino le dimissioni o che non rispettino le disposizioni del presente articolo o dell’articolo 287 del trattato che istituisce la Comunità europea, possono essere sostituiti dalla Commissione per il rimanente periodo del loro mandato, — la Commissione pubblicherà sul sito Internet della direzione generale del Mercato interno e dei servizi i nomi dei membri da essa nominati. I dati personali dei membri saranno raccolti, elaborati e resi pubblici nel rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle persone fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle istituzioni e degli organismi comunitari, nonché la libera circolazione di tali dati (6).
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