Art. 2

Mandato

In vigore dal 30 mar 2006
Mandato Il gruppo è incaricato di: — prestare consulenza alla Commissione nella sua analisi della coerenza giuridica del corpus legislativo UE ed eventualmente della sua attuazione nel diritto nazionale, controllando la coerenza settoriale delle direttive UE riguardanti i valori mobiliari e procedendo a un esame comparativo dei pertinenti atti legislativi, allo scopo d’individuare nel complesso di tali atti — secondo la prospettiva degli operatori e degli utenti dei mercati disciplinati dalle direttive comunitarie — elementi d’incertezza giuridica che possano incidere negativamente sul funzionamento di questi mercati, — assistere la Commissione prestandole consulenza, per contribuire alla redazione delle sue relazioni sull’applicazione delle diverse disposizioni delle direttive 2004/39/CE, 2003/71/CE, 2004/109/CE e sul funzionamento della direttiva 2003/6/CE. Per prestare la sua consulenza, il gruppo procederà anche all’analisi dell’incidenza economica di tali direttive, — prestare consulenza tecnica alla Commissione, a sua richiesta, su questioni d’interesse attuale nei mercati UE dei valori mobiliari, quali le agenzie di rating e gli analisti finanziari. Per quanto riguarda le agenzie di rating, la Commissione intende vagliare i pareri dei partecipanti al mercato, e specialmente di chi acquista strumenti finanziari complessi, chiedendo la consulenza del gruppo su questioni specifiche relative all’operato di tali agenzie. Per quanto riguarda gli analisti finanziari, la Commissione potrà chiedere il parere del gruppo sull’adeguatezza delle attuali condizioni normative. Il gruppo presenterà regolarmente relazioni alla Commissione, compendiando le sue analisi e pareri. La posizione assunta dal gruppo non sarà vincolante per la Commissione e non inciderà sulle opinioni di altri gruppi di esperti istituiti dalla Commissione per questioni correlate a quelle formanti oggetto del mandato di cui nella presente decisione. Per evitare sovrapposizioni operative, il gruppo assicurerà il suo opportuno coordinamento con i suddetti altri gruppi di esperti della Commissione.
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