Art. 2
Analisi
In vigore dal 21 mar 2006
Analisi
1. Gli Stati membri, applicando adeguati piani di campionamento e metodi di rilevazione, vegliano affinché ogni partita di prodotti di cui all’ formi oggetto delle analisi necessarie a garantire che i prodotti in questione non superino i tenori massimi di metalli pesanti fissati nel regolamento (CE) 466/2001.
Inoltre, nel caso delle specie appartenenti alle famiglie scombridae, clupeidae, engraulidae e coryphaenidae, occorre effettuare un’analisi al fine di rilevare la presenza di istamina e assicurarsi che il suo tenore resti al di sotto di quello fissato nella direttiva 91/493/CEE.
2. Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti di cui al paragrafo 1. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).
Storico versioni
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