Art. 2 · Analisi

Art. 2

Analisi

In vigore dal 21 mar 2006
Analisi 1.   Gli Stati membri, applicando adeguati piani di campionamento e metodi di rilevazione, vegliano affinché ogni partita di prodotti di cui all’ formi oggetto delle analisi necessarie a garantire che i prodotti in questione non superino i tenori massimi di metalli pesanti fissati nel regolamento (CE) 466/2001. Inoltre, nel caso delle specie appartenenti alle famiglie scombridae, clupeidae, engraulidae e coryphaenidae, occorre effettuare un’analisi al fine di rilevare la presenza di istamina e assicurarsi che il suo tenore resti al di sotto di quello fissato nella direttiva 91/493/CEE. 2.   Gli Stati membri presentano ogni tre mesi alla Commissione una relazione su tutti i risultati analitici dei controlli ufficiali effettuati sulle partite di prodotti di cui al paragrafo 1. La relazione è trasmessa nel mese successivo a ciascun trimestre (aprile, luglio, ottobre e gennaio).
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