Art. 3

Risultati sfavorevoli delle analisi

In vigore dal 21 mar 2006
Risultati sfavorevoli delle analisi Gli Stati membri vietano le importazioni sul proprio territorio o le spedizioni a destinazione di un altro Stato membro dei prodotti di cui all’ che, nelle analisi di cui all’, paragrafo 1, hanno fatto registrare tenori superiori a quelli consentiti.
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Risultati sfavorevoli delle analisi (Art. 3 Decisione (UE) 2006/236) — Testo vigente | Portale Normativo