Art. 3
Etichettatura
In vigore dal 3 mar 2006
Etichettatura
Per quanto riguarda i requisiti specifici relativi all’etichettatura, indicati all’articolo 13, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1829/2003, si indicherà come «nome dell’organismo»«granoturco».
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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Proeli:dec:2006:197:oj#art-3