Art. 1

Prodotti

In vigore dal 3 mar 2006
Prodotti La presente decisione riguarda gli alimenti e ingredienti alimentari composti da, prodotti a partire da o contenenti il granoturco geneticamente modificato (Zea mays L.) della linea 1507, indicato più specificamente nell’allegato della presente decisione (di seguito «i prodotti»), cui è stato attribuito l’identificatore unico DAS-Ø15Ø7-1, secondo quanto disposto nel regolamento (CE) n. 65/2004.
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Prodotti (Art. 1 Decisione (UE) 2006/197) — Testo vigente | Portale Normativo